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NEWS/FOCUS

Composizione negoziata della Crisi e responsabilità degli organi di controllo

SDV

Con il Decreto Legge n. 118/2021, già in vigore dal 25 agosto, tra le misure urgenti il legislatore ha previsto:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, disponendo altresì lo slittamento al 31 dicembre 2023 delle procedure di allerta;

  • misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, tra cui la composizione negoziata (al via dal 15 novembre) per la soluzione della crisi d’impresa;

  • modifiche al testo di Legge fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942) in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di continuità aziendale nel concordato preventivo.

A ben vedere, le misure urgenti del Decreto sono volte ad individuare strumenti urgenti a favore delle imprese ed in particolare delle piccole e micro imprese, per ovviare a situazioni di crisi irreversibile in conseguenza degli effetti delle politiche di restrizione pandemica e al contempo, dell’assenza di validi forme di sostegno capaci di immettere liquidità nel tessuto imprenditoriale. Tanto è vero che, prevedendo lo slittamento di due anni delle procedure di allerta introdotte dall’art. 12 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII, il Decreto permette agli organi di controllo delle imprese in temporanea difficoltà, che avrebbero dovuto attivare gli organismi di composizione della crisi (OCRI) da settembre 2021, di intraprendere azioni alternative di risanamento d’impresa.

In più, è doveroso evidenziare che, il calcolo degli indici di allerta su dati di bilancio che di fatto hanno integrato i provvedimenti emergenziali susseguitesi nell’anno 2020, non avrebbe garantito l’attendibilità del risultato e soprattutto, la comparabilità per gli anni successivi post pandemia.



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