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Manovra 2026, novità sui dividendi da partecipazioni: soglia del 10% per l’esenzione del 95%

  • SDV
  • 21 ott
  • Tempo di lettura: 3 min

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna la tassazione dei dividendi adottando criteri più rigorosi per la qualifica delle partecipazioni e nuove regole per holding e fondi con quote minoritarie


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La “Legge di Bilancio 2026” revisiona, tra le altre cose, la disciplina sulla tassazione dei dividendi e degli utili di partecipazione, ridefinendo i criteri di qualificazione delle partecipazioni e i presupposti per l’applicazione del regime di parziale esenzione da tassazione (PEX) – in particolare per le distribuzioni deliberate dal 01/01/2026. 

L’obiettivo è quello di razionalizzare il trattamento fiscale dei “passive income” infragruppo, rendendo più coerente la normativa italiana con i principi europei di neutralità e con le prassi degli altri Stati membri.

Prima delle modifiche di cui si parla gli artt. 59 e 89 del Tuir disciplinavano la tassazione dei dividendi in capo, rispettivamente, alle società di persone e alle società di capitali o enti commerciali, con un sistema che si basava sulla distinzione tra partecipazioni: 

  • qualificate, e 

  • non qualificate, 

a cui si applicavano differenti regimi di imposizione. 


Più in dettaglio: 

  1. per i soggetti IRES i dividendi provenienti da partecipazioni in altre società erano esenti per il 95% del loro ammontare, a condizione che derivassero da utili di società residenti o localizzate in Paesi white list, mentre 

  2. per i soggetti IRPEF i proventi in questione concorrevano alla formazione del reddito imponibile in misura proporzionata alla qualifica della partecipazione, con aliquote differenti. 

La normativa non prevedeva comunque una soglia minima di partecipazione come requisito per l’esenzione, generando così in alcuni casi delle asimmetrie applicative rispetto alle varie casistiche che si potevano verificare.

Per questo motivo, con la modifica ai citati articoli del Tuir si introduce proprio la soglia di partecipazione diretta del 10% nel capitale sociale della società erogante per beneficiare del regime di esenzione parziale sui dividendi. Si chiarisce inoltre al contempo che, per il calcolo di tale percentuale, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile – tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione della catena partecipativa, in caso di partecipazioni di società in ulteriori società. 

Entra quindi in gioco il criterio di qualificazione della partecipazione, sia diretta che indiretta, che risponde a una logica di consolidamento dei rapporti economici all’interno dei gruppi societari.

Di fatto l’introduzione della soglia del 10% inciderà sulle holding di partecipazione e sui fondi d’investimento con quote minoritarie, con i dividendi percepiti che non sempre potranno beneficiare della parziale esenzione del 95% se stanno al di sotto della citata percentuale (concorrendo in quel caso integralmente al reddito imponibile). Ciò porterà a sua volta le società a dover riconsiderare le proprie strutture partecipative e catene di controllo, in attesa delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.

In definitiva l’art. 89 del Tuir – che continua a regolare l’imponibilità dei dividendi percepiti da società di capitali – al comma 2 specificherà che l’esenzione parziale del 95% si applica solamente se la partecipazione diretta o indiretta è almeno del 10% del capitale della società erogante, in maniera analoga a quanto previsto dal comma 3 relativo ai dividendi provenienti da soggetti esteri, dando omogeneità alla disciplina tra dividendi nazionali e internazionali. 


Come visto, infine, per finalità di coordinamento si prevede che:

  1. che le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate a partire dall’inizio del 2026,e

  2. coerentemente, per la determinazione degli acconti d’imposta dovuti nel periodo successivo al 31/12/2025 (quindi sempre il 2026 per i “soggetti solari”) si dovrà assumere come imposta di riferimento quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. 


Sempre per ragioni sistematiche viene poi disposto che, tramite decreti del MEF, possano essere adottate disposizioni di coordinamento con altre norme del sistema tributario (ad esempio in materia di ritenute o consolidato fiscale).

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