Taglio alle compensazioni: dal 2026 scatta il blocco oltre i 50mila euro di debiti iscritti a ruolo
- SDV
- 22 ott
- Tempo di lettura: 3 min
La Legge di Bilancio inasprisce le regole sulle compensazioni fiscali: nuova soglia ridotta e stop all’utilizzo dei crediti d’imposta per versare contributi e premi INAIL

Con la prossima Manovra Finanziaria verranno introdotte ulteriori misure di contrasto alle indebite compensazioni. Senza alcuna distinzione fra eccedenze d’imposta e crediti di natura agevolativa, a decorrere dal 1° luglio 2026 la “soglia" relativa al blocco delle compensazioni scenderà a 50.000 euro. Inoltre per i crediti diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte verrà meno, questa volta per tutti (non solo per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione), la possibilità di utilizzarli in compensazione per il pagamento dei debiti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, di ogni tipo, e ai premi INAIL.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto legge n. 223 del 2006, con decorrenza dal 1° luglio 2024, la facoltà di compensazione in delega F24 prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è inibita ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o altre iscrizioni a ruolo relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per un importo complessivo superiore a 100.000 euro. Concorrono alla verifica della predetta “soglia” i debiti per i quali siano scaduti i termini di pagamento e per i quali non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateazione del debito. Sono interessati dal “blocco” anche i crediti di natura agevolativa. Sono esclusi, invece, i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL (“al riguardo si precisa che, laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione”; per ogni dettaglio sulla materia si veda la Circolare n. 16/E del 2024).
Orbene, la politica tesa a limitare, per quanto possibile, l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta trova nuovo slancio. Il disegno di legge della prossima Manovra Finanziaria, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un ulteriore inasprimento delle condizioni che consentono la compensazione dei crediti d’imposta, riducendo a 50.000 euro, con decorrenza dal 1° luglio 2026, la “soglia” prevista dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto legge n. 223 del 2006. A decorrere da tale data, in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo, non sospesi né rateizzati, la compensazione in delega F24 sarà inibita. A tal fine l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi della procedura di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento prevista dall’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del decreto legge n. 223 del 2006).
Ne consegue, pertanto, la necessità di ripristinare la facoltà di avvalersi della compensazione entro il primo semestre del nuovo anno attraverso la concessione di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione del debito ovvero, se verrà confermata nel testo definitivo, aderendo alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dallo stesso disegno di legge. Con la presentazione dell’istanza di rottamazione, come è accaduto per le precedenti edizioni, il debitore non è più considerato “inadempiente”.
Le restrizioni in tema di compensazioni non finiscono qui. Con la sostituzione del primo comma dell’articolo 4-bis del decreto legge n. 39 del 2024 il disegno di legge prevede, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2026, che i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, tipicamente quelli di natura agevolativa, non possano essere utilizzati in compensazione ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero per il pagamento dei debiti per contributi previdenziali ed assistenziali e relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Quest’ultima non è una novità assoluta. L’articolo 4-bis, comma 1, decreto legge n. 39 del 2024 oggi in vigore già prevede tale limitazione, ma interessa esclusivamente le banche e gli intermediari finanziari, le società appartenenti ad un gruppo bancario e le imprese di assicurazione. Se la sostituzione del primo comma verrà confermata, la medesima limitazione, tutt’altro che irrilevante, verrà estesa a tutti i contribuenti. Ad esempio i crediti relativi ai bonus edilizi, quelli riconosciuti per le attività di ricerca e sviluppo o per gli investimenti (Bonus sud, Transizione 4.0, ecc), non saranno più utilizzabili per pagare i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti.
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