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In arrivo 395mila nuovi controlli del Fisco: chi rischia?

  • SDV
  • 12 gen
  • Tempo di lettura: 4 min

Si va sempre di più verso una strategia mirata fatta di incroci di banche dati, indicatori di rischio e punteggi ISA.


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Il 2026 si apre, tra le altre cose, con una notizia amara sul fronte fiscale per imprese e professionisti. La stagione dei controlli a campione sembra lasciar spazio a una strategia di presidio mirato, alimentata da incroci massivi di banche dati, indicatori di rischio e punteggi ISA. Il perimetro numerico dell’azione, stando a quando dice il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è rilevante: entro fine 2026 sono programmati 320mila accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, cui si aggiungono circa 75mila verifiche della Guardia di Finanza, per un totale indicato di 395mila controlli.

Fin qui, nulla di così nuovo: da anni l’Amministrazione finanziaria prova a spostare il baricentro dalla “visita” in azienda alla selezione preventiva del rischio. La novità, e il vero elemento politico-giuridico di questa fase, è che la spinta verso controlli sempre più data-driven si innesta su un richiamo della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che l’8 gennaio 2026 ha bacchettato l’Italia (caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia) proprio sul terreno più sensibile: l’accesso e l’esame dei dati bancari nell’ambito delle verifiche fiscali.

Ne deriva un paradosso solo apparente: mentre la macchina dei controlli accelera e diventa più sofisticata, una delle leve informative più potenti - le indagini finanziarie - viene sottoposta a un controllo di compatibilità convenzionale che potrebbe imporre correttivi normativi e procedurali. 


Il modello operativo 2026 poggia su un’infrastruttura di analisi che fa perno su Sogei, società IT del MEF: l’idea è alimentare l’attività di selezione con una rete di oltre 200 banche dati, mettendo in relazione conti correnti, spese e ricavi.

L’obiettivo dichiarato è la riduzione dei controlli dispersivi e la concentrazione su posizioni “ad alta probabilità” di irregolarità, anche attraverso richieste di chiarimenti che, se ignorate, possono trasformarsi più rapidamente in attività istruttorie e accertative.


In questa cornice, gli ISA non sono un semplice termometro: diventano un selettore di priorità. Gli ISA assegnano un punteggio da 1 a 10 e una soglia di sufficienza è generalmente identificata in 8, oltre la quale tende a ridursi l’esposizione ad accertamenti e a crescere l’accesso ai benefici.

Sul piano metodologico, il punteggio nasce dall’analisi congiunta di variabili contabili e strutturali, interne ed esterne all’attività, includendo anche le specificità territoriali. E combina indicatori positivi di affidabilità e indicatori negativi di anomalia, che si attivano quando emergono incoerenze.


Il punto è proprio questo. Il regime premiale ISA (art. 9-bis, D.L. 50/2017) non è un bonus astratto, ma un insieme di vantaggi che incidono su IVA, termini e presunzioni. Tra questi, l'esonero dal visto di conformità per compensazioni: fino a 70mila euro annui per IVA e fino a 50mila euro annui per imposte dirette/IRAP, al ricorrere dei punteggi richiesti.

Ci sono poi anche l'esonero visto/garanzia per rimborsi IVA fino a 70mila euro annui, l'esclusione da discipline e metodi più aggressivi, tra cui, al ricorrere dei livelli di affidabilità previsti, l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici e l’anticipazione, di almeno un anno, graduata, dei termini di decadenza per l’accertamento. E infine altri benefici come l'esclusione da società non operative e limitazioni al sintetico, con soglie e condizioni specifiche.

Un ISA alto non significa però certo immunità, ma produce frizioni procedurali all’azione accertativa e, soprattutto, consente una gestione più efficiente di IVA e rimborsi. ISA basso, invece, è un moltiplicatore di attenzione.


Chi rischia di più nel 2026?

La selezione non si limita al punteggio. Vengono indicati come campanelli d’allarme anche gli squilibri tra ricavi dichiarati e struttura dei costi: ad esempio ricavi minimi a fronte di molti dipendenti o affitti elevati, situazioni che alimentano richieste di chiarimenti e, se non gestite, possono accelerare verso l’accertamento.

Un altro dato da non sottovalutare è il cambio di target dimensionale: nel 2026 i controlli tendono a concentrarsi sempre di più sulle imprese di medie dimensioni, con un incremento indicato del 20% (e una prospettiva fino al 50% in due anni).

Per gli studi, questo implica rafforzare il presidio soprattutto sulla coerenza economica, sulle riconciliazioni, sulla tracciabilità e sulla documentazione delle principali poste sensibili.


La sentenza Ferrieri e Bonassisa (ricorsi 40607/19 e 34583/20) riguarda misure di accesso e analisi dei dati bancari disposte dall’Amministrazione finanziaria per finalità di audit fiscale: informazioni su conti, movimenti, cronologie di transazioni e altre operazioni finanziarie riconducibili ai contribuenti.

Il punto critico evidenziato dalla CEDU è strutturale: parliamo proprio di lamentele sulla portata eccessivamente ampia della discrezionalità concessa dal diritto interno e sulla mancanza di adeguate garanzie procedurali contro abusi o arbitrii, in particolare l’assenza di un controllo indipendente o giudiziario ex ante e/o ex post sulle misure contestate.

Nel caso concreto, le richieste alle banche risultano autorizzate da dirigenti dell’Autorità fiscale in base alle norme interne sulle indagini finanziarie. Questo non significa che da domani le indagini bancarie siano inutilizzabili. Significa però che, a tendere, il sistema dovrà garantire qualità della base legale (chiarezza, prevedibilità, limiti), controlli e rimedi effettivi per il contribuente, e un livello di motivazione e rispetto delle condizioni autorizzative più robusto.


Concordato preventivo biennale come scudo selettivo.

Nel dibattito entra anche il concordato preventivo biennale, strumento essenziale a definire in anticipo la base imponibile dei due anni successivi e, per chi accetta la proposta, ottenere un esonero dagli accertamenti più stringenti.

Il CPB può senz'altro ridurre alcune esposizioni, ma non elimina l’esigenza di coerenza dichiarativa né mette al riparo da controlli su profili diversi (IVA, crediti d’imposta, indebite compensazioni, bonus edilizi, ecc.), dove la collaborazione AdE-GdF resta centrale.

Ricordiamo però che tale strumento probabilmente non ha avuto un grande appeal: nel primo biennio 2024/2025 vi hanno aderito circa il 15% dei contribuenti ISA, mentre nel secondo biennio 2025/2026 solo il 2,5%.

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